LEGGE DI STABILITA’ (L. 232 del 11.12.2016 – G.U. 297 del 21.12.2016 – D.L. 244 del 30.12.2016)

A seguito della definitiva approvazione della Legge di stabilità 2017 con la presente si ritiene opportuno elencare le principali novità introdotte in tema di rapporto di lavoro:

  • AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO:
    - l’ agevolazione, non cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, sarà pari all’intera contribuzione INPS con un massimo di €. 3.250 annui, non riguarderà i premi INAIL ed avrà la durata massima di 36 mesi;
    - le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato, devono essere effettuate da datori di lavoro privati nel periodo dall’ 01.01.2017 al 31.12.2018 e devono riguardare studenti assunti entro sei mesi dal conseguimento del diploma o altro titolo di studio a condizione che questi abbiano svolto all’interno dell’azienda un periodo di formazione o un tirocinio curriculare oppure periodi di apprendistato per la qualifica professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione;
    - sono escluse dall’ agevolazione le assunzioni di operai agricoli e di lavoratori domestici;
    - l’ agevolazione non opera automaticamente ma deve essere preceduta da autorizzazione da parte dell’ INPS la quale sarà chiamata a monitorare l’ utilizzo delle risorse all’ uopo stanziate.

In tema di agevolazioni contributive è opportuno evidenziare che il Decreto del Ministero del Lavoro del 21.11.2016 ha previsto, per le aziende del mezzogiorno che assumono giovani in età compresa tra i 15 e i 24 anni, o maggiori di 25 anni purché disoccupati da almeno 6 mesi, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in somministrazione o in apprendistato la decontribuzione totale, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di €. 8.060,00 euro all’anno per ogni lavoratore assunto.
Questo sgravio, sottoposto ad istanza preliminare di ammissione da parte dell’ INPS, non è cumulabile con altri incentivi di natura economica o contributiva e rientra nel regime “de minimis” se l’ assunzione non determina un incremento occupazionale.

  • WELFARE E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA: salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono soggetti ad imposta sostitutiva del 10% i premi di risultato la cui corresponsione sia erogata in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali e sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.
    Quanto sopra entro il limite d’ importo complessivo annuo di €. 3.000,00 lordi e nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente, ad €. 80.000,00.
    Saranno esenti dall’ imposta sostitutiva i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, le somme e i valori di determinati fringe benefit (autovettura, alloggi, prestiti, contributi di assistenza sanitaria ed il valore delle azioni) fruiti e/o percepiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione dei sopraccitati premi di risultato.
    Il predetto limite di €. 3.000,00 è elevato a €. 4.000,00 relativamente ai premi di risultato riconosciuti a seguito di contratti che prevedono strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro (es: costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all'innovazione di aree produttive o sistemi di produzione, e che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti. Non rientrano in questa fattispecie i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione).
  • FRINGE BENEFIT – ONERI DI UTILITA’ SOCIALE: viene ampliata l’ esenzione totale prevista dal c. 2 dell’ art. 51 del TU delle imposte sui redditi modificando la lett. f) e introducendo la lett. f-quater) .
    In particolare, trattasi:
    a) di opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee degli stessi per la fruizione di servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto;
    b) dei contributi e dei premi versati per la generalità dei dipendenti o a categorie omogenee degli stessi per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana ovvero il rischio di gravi patologie.
  • CONGEDO DI PATERNITA’: sono prorogati a tutto il 2017 sia il congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre, delle durata massima di due giorni che il congedo obbligatorio riconosciuto ai padri lavoratori subordinati nei confronti di parti, adozioni ed affidamenti.
    Il secondo congedo viene confermato a 2 giorni complessivi (usufruibili anche in via non continuativa e retribuiti, a carico INPS, al 100% della retribuzione).
  • voucher per servizi di baby-sitting e buono nido: è, altresì, prorogata per il biennio 2017-2018 la possibilità delle madri (lavoratrici subordinate oppure autonome o imprenditrici) di richiedere, al termine del congedo di maternità ed in alternativa al congedo parentale, dei voucher per l’ acquisto di servizi di baby-sitting oppure un contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’ infanzia o dei servizi privati accreditati.
    Il contributo, di importo pari a massimo €. 600 mensili, viene riconosciuto previa domanda telematica all’ INPS il quale, nei limiti della copertura finanziaria prevista, provvederà a redigere una graduatoria delle lavoratrici ammesse al beneficio.
    In alternativa, è concesso per i bambini nati a decorrere dall’ 01.01.2016 che risultino affetti da gravi patologie, un buono di €. 1.000,00 (su base annua e parametrato ad 11 mensilità) per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici o privati.
    Anche in questo caso, il contributo viene riconosciuto previa domanda telematica all’ INPS nei limiti della copertura finanziaria prevista;
  • viene resa permanente l’ agevolazione fiscale (esenzione da IRPEF del 50% del reddito prodotto) prevista per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all’ estero;
  • viene definitivamente confermata a tempo indeterminato l’ esenzione del contributo NASpI (pari al 41% del massimale mensile NASpI per i mesi di anzianità aziendale nel limite massimo di 36) nei confronti dei lavoratori licenziati a seguito di cambio di appalto ovvero nel settore edile a seguito di completamento attività o fine cantiere;
  • viene ridotta al 25% l’ aliquota dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata;
  • vengono introdotte norme (APE e RITA) per agevolare l’ uscita anticipata dal lavoro (sul punto ci si riserva di fornire i doverosi approfondimenti non appena emanate le necessarie precisazioni INPS).

Si ritiene altresì doveroso evidenziare che il 30 dicembre è stato approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. “Decreto Milleproroghe” che, in materia di lavoro, proroga a tutto il 2017 la possibilità di ricorrere alla CIGS per le imprese operanti in un’ area di crisi industriale complessa.

UNIONI CIVILI E CONVIVENZE (Legge n. 76/2016 - INPS, Messaggio n. 5171 del 21.12.2016)

L’ INPS è intervenuta dettando disposizioni relativamente alla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e delle convivenze di fatto previste dalla L. 76/2016 entrata in vigore lo scorso 5 giugno 2016.
Al riguardo, la norma prevede espressamente che “al solo fine di assicurare  l’effettività  della  tutela  dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi  derivanti  dall'unione civile tra  persone  dello  stesso  sesso,  le  disposizioni  che  si riferiscono al matrimonio e  le  disposizioni  contenenti  le  parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque  ricorrono  nelle leggi, negli atti aventi forza  di  legge,  nei  regolamenti  nonché negli atti amministrativi e nei contratti  collettivi,  si  applicano anche ad ognuna delle parti  dell'unione  civile  tra  persone  dello stesso sesso”.
Pertanto, a decorrere dal 5 giugno 2016, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali (es. pensione ai superstiti, integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, successione iure proprio, successione legittima, etc.) e dell’applicazione delle disposizioni che le disciplinano, il componente dell’unione civile è equiparato al coniuge.

INTERPELLI IN MATERIA DI LAVORO (Ministero del Lavoro, interpelli nn. 23 e 24)

Il Ministero del Lavoro continua la sua attività di risposta ad interpelli:

  • laddove l’ Agenzia per il Lavoro invii in missione (somministrazione) per almeno 12 mesi un dipendente disabile, lo stesso può essere computato, per il periodo di durata della missione, dall’ utilizzatore nella quota di riserva prevista dalla L. 68/1999;
  • non è possibile estendere, in via di interpretazione, ad altri professionisti (Dottori e Ragionieri Commercialisti e Avvocati) o agli altri soggetti indicati nella L. 12/1979 (associazioni di categoria) la competenza attribuita ai Consulenti del Lavoro in merito alla trasmissione telematica dei moduli relativi alle dimissioni del lavoratore o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

AGEVOLAZIONE INAIL – MODELLO OT24 (DM 03.03.2015 – INAIL, Sito Internet)

Analogamente al passato l’ INAIL continua a premiare i datori di lavoro che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia.

1. Entita’: riduzione del tasso di premio nelle seguenti misure:

Lavoratori anno Riduzione
Fino a 10 28%
Da 11 a 50 18%
Da 51 a 200 10%
Oltre 200 5%

2. Condizioni:

a) devono essere trascorsi due anni dall’ inizio dell’ assicurazione INAIL

b) essere in regola (c.d. pre-requisiti) con gli adempimenti contributivi e assicurativi, così come previsto dalla Circolare INAIL n. 61 del 26.06.2015, e con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro.
In particolare, è richiesta 1) l’ applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali ed eventualmente aziendali, nonché degli altri obblighi di legge;  2) l’ inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti (amministrativi o giurisdizionali) definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro e 3) il possesso della regolarità contributiva nei confronti di INAIL e INPS e, per il settore edile, anche delle Casse Edili.

c) devono essere effettuati ulteriori interventi per migliorare le predette condizioni di sicurezza.
Detti interventi, devono essere migliorativi rispetto alle condizioni minime già previste dalla normativa in materia di sicurezza (infatti, l’essere in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro è una delle condizioni preliminari essenziali per la richiesta di riduzione).

3. Domanda: deve essere presentata apposita istanza alla competente sede territoriale dell’INAIL entro il 28 febbraio 2017.
Contestualmente all’inoltro dell’ istanza, pena inammissibilità della domanda, dovrà essere allegata la documentazione individuata dall’ INAIL come probante l’ attuazione dell’ intervento dichiarato.
Pertanto per ogni documento probante indicato nel modello, dovrà essere generato un file che dovrà essere allegato alla domanda contenente la relativa documentazione richiesta.

Il nome del file allegato deve riportare la sezione, il numero di intervento e in carattere minuscolo il nome del documento (es: A2_certificato, A2_politica, A2_audit).
La domanda deve essere ripetuta ogni anno in relazione agli interventi migliorativi effettuati nell’anno solare precedente.
Relativamente agli interventi migliorativi, il requisito si intende rispettato se nell’anno solare precedente alla presentazione della domanda (1° gennaio – 31 dicembre 2016) siano stati effettuati interventi tali che la somma dei loro punteggi, così come indicati nel MODULO DI DOMANDA, sia pari almeno a 100.

4. Perdita della riduzione: Se a seguito della concessione della riduzione, gli organi di vigilanza (che potranno verificare la veridicità di quanto dichiarato nella richiesta del contributo) attestano la mancanza dei requisiti e delle condizioni previste per il riconoscimento della riduzione, la sede INAIL competente procede all’annullamento della riduzione, oltre alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti e all’applicazione delle vigenti sanzioni.

COMUNICAZIONE PERIODICA LAVORATORI SOMMINISTRATI (D.Lgs 81/2015)

Salvo diversa previsione del CCNL applicato in azienda (e salvo eventuale proroga), il prossimo 31 gennaio scade il termine per l’ inoltro della comunicazione periodica dei lavoratori somministrati (ex interinali) prevista dall’ art. 36 del D.Lgs. 81/2015.
Pertanto, l’ utilizzatore è tenuto a comunicare annualmente alle RSU/RSA ovvero, in loro assenza, alle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione stipulati nel 2016, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Il mancato adempimento del suddetto obbligo è sanzionato con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da €. 250,00 ad €. 1.250,00.