Notizie - I chiarimenti delle Entrate. Prime indicazioni dopo il decreto 50 - Nuove regole anche per le integrative 

                                                                                                                 

Compensazioni- stretta dal 24 aprile- Fino a 15mila euro niente «visto» per dichiarazioni trasmesse prima del Dl

Compensazioni fino a 15mila euro senza visto per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile scorso. Non possono, quindi, essere scartate le deleghe di pagamento che, pur esibite successivamente al 24 aprile, utilizzano in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse per importi fino a 15mila euro. Il controllo sull’utilizzo obbligatorio dei canali telematici dell’agenzia delle Entrate per pagare le deleghe oggetto di compensazione partirà per problema tecnici solo a partire dal 1° giugno. La risoluzione n. 57 di ieri prova a risolvere gli inconvenienti generati con l’entrata in vigore della stretta sulle compensazioni. Che si erano tradotti in blocchi alle compensazioni, notificati ai contribuenti, che retroagivano anche prima del 24 aprile, in correzioni di linea da parte dell’Agenzia oltre che nella protesta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.

Decorrenza delle novità I dubbi sono nati in ragione del fatto che il Dl 50/2017 non reca alcuna indicazione temporale sulla sua efficacia, per cui, chiarisce l’Agenzia, le nuove disposizioni non possono che trovare immediata applicazione per tutti i comportamenti tenuti dopo la sua entrata in vigore (dal 24 aprile in poi). Questo significa che, per le dichiarazioni presentate entro il 23 aprile scorso prive del visto di conformità restano applicabili i precedenti vincoli, e quindi sono valide le compensazioni effettuate senza visto fino a 15mila euro. In questo senso va precisato che la risoluzione n. 57 parla espressamente di importo inferiore a 15mila euro, quando invece la norma originaria, faceva riferimento al limite di 15mila euro compreso. In tal caso è opportuno evidenziare che il limite corretto è quello contenuto nella norma e quindi fino a 15mila euro compreso. Viceversa, per le dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017 si applicheranno le nuove regole; vale a dire che le compensazioni saranno ammesse senza visto, solo fino all’importo di 5mila euro.

Dichiarazioni già presentate Le nuove regole si applicano anche per le dichiarazioni integrative da presentare ai sensi degli articoli 2 e 8 del Dpr 322/1998, oppure nel caso di dichiarazioni inoltrate con ritardo non superiore a 90 giorni (tardive), il cui invio all’Agenzia sia avvenuto, od avvenga dopo il 24 di aprile scorso. Alla luce dei chiarimenti della risoluzione n. 57 va quindi evidenziato (come già precisato sul Sole 24 Ore nei giorni scorsi) che sono da considerarsi conformi alla legge tutti i comportamenti dei contribuenti che hanno validamente presentato la dichiarazione annuale Iva 2017 nei mesi scorsi (generalmente entro il 28 febbraio 2017), priva del visto di conformità ed utilizzato in compensazione, anche dopo l’entrata in vigore del decreto legge 50/2017, crediti Iva per importi superiori a 5mila euro senza oltrepassare la soglia dei 15mila euro.

Il canale per l’F24 La risoluzione precisa altresì che le nuove regole introdotte dal decreto legge 50/2017, si applicano fin da subito anche con riferimento alle modalità di presentazione degli F24. Per i titolari di partita Iva, infatti, tutte le compensazioni andranno ora gestite esclusivamente per il tramite dei servizi telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate (F24 web, F24 online, F24 cumulativo, F24 addebito unico). In questo caso, tuttavia, in caso di errore, il contribuente potrebbe beneficiare del salvacondotto dovuto ai tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche, per cui il controllo sull’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell’agenzia delle Entrate per eseguire le compensazioni non sarà posto in essere prima del prossimo primo giugno.