news letter 01-19

 

LEGGE DI STABILITA’ (L. 145 del 30.12.2018 – G.U. 302 del 31.12.2018 – D.L. 135 del 14.12.2018 – G.U. 290 del 14.12.2018)

A seguito della definitiva approvazione della Legge di stabilità 2019, con la presente si ritiene opportuno anticipare, in attesa di futuri chiarimenti interpretativi, le principali novità introdotte in tema di rapporto di lavoro unitamente ad altri interventi normativi che sono entrati o che entreranno in vigore nel corso del 2019:

  • INCENTIVO ALL’ OCCUPAZIONE STABILE DI NEOLAUREATI:
  • l’ agevolazione sarà, per il solo 2019, pari al 100% della contribuzione previdenziale con un massimo di €. 8.000 annui (importo riproporzionato in caso di part-time);
  • le assunzioni a tempo indeterminato devono riguardare lavoratori che, prima del compimento del 30° anno di età, abbiano conseguito, nel dall’ 01.01.2018 al 30.06.2019 e nel rispetto della durata legale del corso, una laurea magistrale con votazione di 110 e lode oppure un dottorato di ricerca;
  • l’ agevolazione non opera nei confronti nelle unità produttive ove siano stati effettuati nei dodici mesi precedenti licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo;
  • l’ agevolazione viene revocata in caso di licenziamento, nei 24 mesi successivi, per giustificato motivo oggettivo del lavoratore beneficiario dell’ incentivo oppure di un suo collega con analoga qualifica.

 

  • REVISIONE TARIFFE INAIL: è prevista una revisione delle tariffe INAIL dalla quale è previsto un risparmio per i datori di lavoro del 32,72% e, pertanto, una riduzione del c.d. “cuneo fiscale”.
  • In conseguenza della sopraccitata revisione dei premi, la scadenza dell’ AUTOLIQUIDAZIONE INAIL del 2019 è fissata al 16.05.2019;
  • CONGEDO DI MATERNITA’: è prevista la possibilità per la madre di posticipare l’ inizio dell’ astensione obbligatoria dal lavoro per maternità fino al termine del periodo di gravidanza, posticipando, pertanto, dopo il parto la fruizione dell’ intero periodo;
  • CONGEDO DI PATERNITA’: è prorogato a tutto il 2019 il congedo obbligatorio riconosciuto ai padri lavoratori subordinati nei confronti di parti, adozioni ed affidamenti. 
  • Inoltre, viene:
  • La durata di quest’ ultimo congedo viene aumentato da 4 a 5 giorni complessivi (usufruibili nei primi 5 mesi dalla nascita/adozione/affidamento, anche in via non continuativa e retribuiti, a carico INPS, al 100% della retribuzione).
  • introdotta la rottamazione nei confronti dei soggetti in grave e provata difficoltà economica;
  • prorogato l’ incentivo occupazionale per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno;
  • prorogata al 31 dicembre 2019 la mobilità in deroga;
  • potenziata la lotta al lavoro irregolare e la tutela della salute sui luoghi di lavoro attraverso la previsione di assunzione di 300 nuovi Ispettori del Lavoro;
  • aumentato del 20% l’ importo di alcune sanzioni (occupazione di lavoratori in assenza di preventiva comunicazione al centro per l’ impiego, normativa in tema di orario di lavoro, ecc.) e del 10% l’ importo delle sanzioni previste dal TU sulla sicurezza del lavoro;
  • favorito il ricorso al lavoro agile per le lavoratrici madri nei tre anni successivi il congedo di maternità.

 

Infine, si ritiene opportuno evidenziare che il c.d. “Decreto Semplificazioni” ha definitivamente abrogato l’ obbligo (mai entrato in vigore) di invio telematico al Ministero del Lavoro dei dati del LUL.

AGEVOLAZIONE INAIL – MODELLO OT24 (DM 03.03.2015 – INAIL, Sito Internet)

Analogamente al passato l’ INAIL continua a premiare i datori di lavoro che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia.

 

  1. Entità: riduzione del tasso di premio nelle seguenti misure:

Lavoratori anno

Riduzione

Fino a 10

28%

Da 11 a 50

18%

Da 51 a 200

10%

Oltre 200

5%

 

  1. Condizioni:
  1. devono essere trascorsi due anni dall’ inizio dell’ assicurazione INAIL
  2. essere in regola (c.d. pre-requisiti) con gli adempimenti contributivi e assicurativi, così come previsto dalla Circolare INAIL n. 61 del 26.06.2015, e con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro.
  3. In particolare, è richiesta 1) l’ applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali ed eventualmente aziendali, nonché degli altri obblighi di legge;  2) l’ inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti (amministrativi o giurisdizionali) definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro e 3) il possesso della regolarità contributiva nei confronti di INAIL e INPS e, per il settore edile, anche delle Casse Edili.
  1. c) devono essere effettuati ulteriori interventi per migliorare le predette condizioni di sicurezza.

Detti interventi, devono essere migliorativi rispetto alle condizioni minime già previste dalla normativa in materia di sicurezza (infatti, l’essere in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro è una delle condizioni preliminari essenziali per la richiesta di riduzione).

  1. Domanda: deve essere presentata apposita istanza alla competente sede territoriale dell’INAIL entro il 28 febbraio 2019 (fatto salvo eventuali proroghe riconducibili al differimento dell’ autoliquidazione 2019 al 16 maggio).

Contestualmente all’inoltro dell’ istanza, pena inammissibilità della domanda, dovrà essere allegata la documentazione individuata dall’ INAIL come probante l’ attuazione dell’ intervento dichiarato.

Pertanto per ogni intervento, deve essere prodotto un file che viene allegato alla domanda contenente la relativa documentazione probante.

La domanda deve essere ripetuta ogni anno in relazione agli interventi migliorativi effettuati nell’anno solare precedente.

Relativamente agli interventi migliorativi, il requisito si intende rispettato se nell’anno solare precedente alla presentazione della domanda (1° gennaio – 31 dicembre 2018) siano stati effettuati interventi tali che la somma dei loro punteggi, così come indicati nel MODULO DI DOMANDA, sia pari almeno a 100.

  1. Perdita della riduzione: Se a seguito della concessione della riduzione, gli organi di vigilanza (che potranno verificare la veridicità di quanto dichiarato nella richiesta del contributo) attestano la mancanza dei requisiti e delle condizioni previste per il riconoscimento della riduzione, la sede INAIL competente procede all’annullamento della riduzione, oltre alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti e all’applicazione delle vigenti sanzioni.

 

COMUNICAZIONE PERIODICA LAVORATORI SOMMINISTRATI

(D.Lgs 81/2015)

Salvo diversa previsione del CCNL applicato in azienda (e salvo eventuale proroga), il prossimo 31 gennaio scade il termine per l’inoltro della comunicazione periodica dei lavoratori somministrati (ex interinali) prevista dall’ art. 36 del D. Lgs. 81/2015.

Pertanto, l’ utilizzatore è tenuto a comunicare annualmente alle RSU/RSA ovvero, in loro assenza, alle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione stipulati nel 2018, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Il mancato adempimento del suddetto obbligo è sanzionato con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile